Distributori di carburante stradali e autostradali

Descrizione

Distributori di carburante stradali e autostradali

Un impianto di distribuzione carburante stradale è un complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale ordinaria e le autostrade costituito da:

  • uno o più distributori
  • i carburanti erogabili
  • le relative attrezzature, locali e attività accessorie.

Approfondimenti

Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici e salvo diversa determinazione da parte dei Comuni. 

La Legge 04/08/2017, n. 124  prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.

L'iscrizione avviene tramite una piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno  automaticamente inoltrati al Ministero dello Sviluppo Economico e resi successivamente interoperabili a Regione o Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Quando si presenta la documentazione occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, l'installazione di impianti di carburante a uso privato, la ristrutturazione totale dell'impianto e l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati, sono soggette a collaudo ai fini della messa in esercizio degli impianti (Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 81-ter).

Per ottenere il collaudo dell'impianto occorre presentare domanda al Comune dove ha sede l'impianto, come previsto dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 81-ter.

Il collaudo è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune, da una apposita commissione costituita dai soggetti elencati dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 81-quater, a cui vengono invitati a partecipare anche un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante sindacale dei gestori.

Sono soggette ad autorizzazione: 

  • l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati
  • la variazione del numero di colonnine
  • la sostituzione di distributori
  • il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
  • la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
  • l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento e post-pagamento
  • la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti, degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico
  • la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano
  • la trasformazione di un impianto da servito ad automatizzato senza la presenza del gestore
  • la ristrutturazione totale dell'impianto. 

Per tutte le modifiche elencate, ad accezione dell'aggiunta di carburanti e della ristrutturazione totale, è necessario presentare una comunicazione preventiva al Comune, come previsto dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 81

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni.

Le concessioni per i nuovi impianti autostradali e le autorizzazioni per le ristrutturazioni totali di impianti autostradali già installati sono rilasciate dalla Regione sulla base degli indirizzi e dei criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, come previsto dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1, art. 90.

 

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.

Per gli impianti installati lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario soddisfare anche il requisito di capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesto dalla Decreto legge 26/10/1970, n. 745, art. 16.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutti gli impianti devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dalla Legge regionale 02/01/2007, n. 1 e dalla Deliberazione del Consiglio regionale 19/11/2018, n. 23, in particolare per quanto riguarda la dotazione dei nuovi impianti di infrastrutture di ricarica elettrica, oltre al calcolo delle superfici, i servizi obbligatori e facoltativi e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla normativa vigente.

Attività correlate